La normativa qui sotto riportata sono suddivise in due capitoli, uno dedicato alla raccolta di Funghi ed uno inerente alla raccolta della Flora.
IMPORTANTE
Dal 17 giugno 2008 è entrata in vigore la nuova normativa regionale in materia di funghi che viene qui sotto analizzata nei suoi contenuti più interessanti.
Ogni intervento esterno, da parte dell'uomo, che possa alterare ed influenzare negativamente un processo delicato e comunque impossibile da riprodurre artificialmente come la nascita dei funghi epigei può essere gravemente nocivo sull’ambiente: pertanto, l'uomo deve rispettare ogni essere o specie vivente e non turbarne o impedirne la vita. La biodiversità dei vari ecosistemi in cui essi vivono è tutelata da apposite leggi di protezione e salvaguardia, che sanciscono norme di comportamento e prevedono, tra l'altro, sanzioni da applicarsi in caso di raccolte indiscriminate e di atti dannosi alla salvaguardia dell'ambiente: nel fatto di specie i comportamenti dannosi che creano nocumento alla vita ed al ciclo biologico dei funghi.
La materia è regolamentata dal 17 giugno 2008 dalla Legge Regionale 17 dicembre 2007, n. 24. Norme per la raccolta dei funghi epigei. (B.U. 20 dicembre 2007, n. 50) e dalle successive recenti modificazioni ed integrazioni (L.R. 28/2008 e 3/2009)
In materia di commercializzazione salvo l’obbligo, introdotto dall’art. 7, di sottoporre al controllo sanitario i funghi destinati alla vendita e alla somministrazione al pubblico, continua ad essere vigente il Regolamento Nazionale concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati (D.P.R. 14.7.95, n. 376 pubblicato su G.U. n. 212 dell’11 settembre 1995).
Ai sensi dei testi legislativi sopracitati e della regolamentazione affidata alle Comunità Montane le principali regole vigenti in provincia di Cuneo per l’anno 2009 sono le seguenti:
Nel caso esistessero dubbi sul tipo di funghi raccolti, si raccomandano vivamente gli appassionati di utilizzare la consulenza degli ispettorati micologici delle A.S.L. per avere la sicura certificazione della commestibilità dei funghi raccolti.
Non vi sono limiti di raccolta, nè limiti temporali, nè obbligo di autorizzazione nei terreni di proprietà privata per il titolare ed i suoi parenti ed affini fino al primo grado (genitori, figli, coniuge, suoceri, generi e nuore). Non vi sono altresì limiti di raccolta per il coltivatore del fondo, l’usufruttuario ed altri aventi diritto.
Come compilare il modello di versamento per l’autorizzazione regionale correttamente:
Principali Leggi del Settore
Se quelli prima elencati, sono soltanto alcuni dei motivi, tutti peraltro assai validi, per i quali occorre rispettare ogni specie vivente che compone il mondo che ci circonda, si rammenta che, in proposito, esistono anche apposite Leggi di protezione, contenenti, tra l'altro, le relative sanzioni da applicarsi in caso di raccolte indiscriminate. Pertanto, prima di passare alla parte descrittiva, pare opportuno approfondire l'argomento.
Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinaliIl primo provvedimento in materia, peraltro ancora in vigore, è la Legge 6 gennaio 1931, n. 99 "Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali" i cui punti salienti sono i seguenti:
Art. 1Chiunque raccoglie piante officinali deve ottenere la carta di autorizzazione; chi utilizzi altresì dette piante deve conseguire il diploma di erborista.
Per piante officinali si intendono le piante medicinali, aromatiche e da profumo comprese nell'elenco che sarà approvato con Regio Decreto, su proposta del Ministero per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le corporazioni (ora Ministero dell'industria e commercio) (...).
La carta di autorizzazione (...) deve specificare le piante officinali delle quali viene consentita al titolare la coltivazione e la raccolta, nonché l'epoca e le modalità per la raccolta medesima (...).
Art. 4La carta di autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta delle autorità ed agenti preposti all'applicazione della presente Legge. La mancanza di essa, da parte del raccoglitore, è punita con un'ammenda da L. 4.000 aL. 40.000, che, in caso di recidiva, è aumentata sino alla metà del suo ammontare (le pene sono state così determinate dall'art. 3, Legge 12 luglio 1961, n. 603).
Art. 5Chiunque arreca danni alle piante di cui all'art. 1 è soggetto, qualora il fatto non sia considerato reato più grave da altre disposizioni di Legge, all'ammenda da L. .000 a L.20.000 (cfr. art. 4).
Art. 14La vigilanza su quanto concerne l'applicazione della presente Legge è affidata ai funzionari ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e della forza pubblica, della milizia nazionale e forestale (ora Corpo Forestale dello Stato), alle guardie giurate comunali e campestri ed ai vigili sanitari.
Elenco delle piante dichiarate officinali (R.D 26/05/1932, n.772)
La Legge sopra riportata accenna più volte ad un elenco che venne successivamente approvato con Regio Decreto 26 maggio 1932, n. 772 "Elenco delle piante dichiarate officinali", composto da un unico articolo e dall'elenco che si riporta qui di seguito.
*(1): Quantitativo di droga secca detenibile per uso familiare (kg)
| Nome volgare | Parti usate | Quantità *(1) |
| Aconito* | Foglie e radici | * |
| Adonidi* | Piante interne | * |
| Angelica | Semi e radici | 2 |
| Arnica | Fiori e radici | 5 |
| Artemisia | Foglie, fiori, radici | 2 |
| Assenzio gentile | Parti aeree | 2 |
| Assenzio maggiore | Parti aeree | 2 |
| Assenzio pontico alpino | Parti aeree | 1 |
| Assenzio romano | Parti aeree | - |
| Bardana | Radici | 5 |
| Belladonna | Foglie | * |
| Brionia | Radici | * |
| Calamo aromatico | Radici | 2 |
| Camomilla comune | Fiori | 10 |
| Cardosanto | Parti aeree | 2 |
| Centaurea minore | Erba fiorita | 5 |
| Cicuta maggiore | Foglie | * |
| Colchico | Bulbi e semi | * |
| Coloquintide | Frutti | 0.5 |
| Digitale | Foglie | * |
| Dulcamara | Stipiti | - |
| Elleboro bianco* | Radici | * |
| Enula campana | Radici | 2 |
| Erba rota | Parti aeree | 1 |
| Farfara | Fiori | 5 |
| Fellandrio | Semi | 0.5 |
| Frangula | Corteccia del fusto | 0.5 |
| Frassino di manna | Manna | 2 |
| Frassino di manna | Parti aeree | 1 |
| Frassino di manna | Parti aeree | 1 |
| Genepì | Parti aeree | 1 |
| Genepì | Parti aeree | 1 |
| Genziana | Radici | 10 |
| Giusquiamo | Foglie | * |
| Imperatoria | Radici | 2 |
| Issopo | Radici | 2 |
| Iva | Parti aeree | 1 |
| Lavanda vera | Sommità fiorite | 10 |
| Lavanda spigo | Sommità fiorite | 10 |
| Licopodio | Spore | 0.5 |
| Limonella | Sommità fiorite | 2 |
| Liquirizia | Radici | 10 |
| Melissa | Foglie e sommità fiorite | 5 |
| Pino mugo | Rametti | 10 |
| Psillio | Semi | 5 |
| Polio montano | Parti aeree | 2 |
| Sabina* | Rametti | * |
| Saponaria | Foglie e radici | 10 |
| Scilla marittima* | Bulbi | * |
| Spincervino | Frutti | 0.5 |
| Stafisagria | Semi | 1 |
| Stramonio* | Foglie | * |
| Tanaceto | Fiori | 5 |
| Tarassaco | Radici | 5 |
| Tiglio | Fiori | 10 |
| Timo volgare | Erba fiorita | 10 |
| Valeriana | Radici | 2 |
Passando a tempi più recenti, occorre senza dubbio menzionare la Legge Regionale 2 novembre 1982, n. 32 "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale", della quale si riportano gli articoli che più interessano:
Art. 15 Protezione della floraSono vietate la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento, la detenzione di parti, nonché il commercio tanto allo stato fresco che secco, salvo quanto disposto dall'art. 33, delle specie vegetali a protezione assoluta di cui all'elenco allegato che fa parte integrante della presente Legge.
Per ogni specie non inclusa nell'elenco di cui al comma precedente è consentita la raccolta giornaliera di 5 esemplari per persona, senza estirpazione degli organi sotterranei.
Da tale divieto sono escluse le specie commestibili più comunemente consumate.
La raccolta e la detenzione delle piante officinali spontanee di cui al R.D. 26.5.1932, n.772, non incluse nell'elenco di cui al 1° comma dell'art. 15, è soggetta alle disposizioni della Legge 6.1.1931, n.99, previa autorizzazione del Presidente della Comunità Montana o del Sindaco, per i territori non classificati montani, competenti per territorio e nei quantitativi indicati nel Regio decreto di cui sopra.
Art. 31 Deroghe per i proprietari dei fondi
Ad esclusione delle specie incluse nell'elenco previsto dal 1° comma dell'art.15, nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario, al coltivatore del fondo, all'avente titolo su di esso ed ai loro familiari.
Art. 32 Autorizzazioni in deroga
I Presidenti delle Comunità Montane ed i Sindaci, per i territori non classificati montani, qualora non ne derivi grave compromissione per l'equilibrio naturale e ambientale, possono autorizzare i residenti, per i quali costituisca fonte di lavoro stagionale o di reddito, alla raccolta di flora spontanea di cui al 2° comma dell'art.15 (...).
Art.36 Vigilanza
La vigilanza sull'osservanza della presente Legge e l'accertamento delle sanzioni relative sono affidate al personale del Corpo Forestale, alle guardie di caccia e pesca, agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, ed alle guardie ecologiche volontarie.
Art. 38 Sanzioni amministrative
(così costituito dall'art.3 della L.R. 21 giugno 1984, n.29, che ha apportato modifiche ed integrazioni agli artt. 27, 33 e 38 della L.R. 32/82)
Per le violazionidei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
(...)
g) per la violazione al 1° comma dell'art.15 si applica la sanzione di L.200.000 più L.5.000 per ogni esemplare raccolto, detenuto, danneggiato o commerciato illegittimamente. La violazione al 2° comma dello stesso art.15 comporta la sanzione da L.5.000 a L.50.000;
(...)